1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della propria regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.
2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al
2. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, di intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei territori definiti montani ai sensi della presente legge.